CONDIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI (MARE ADRIATICO)

I passeggeri, i loro bagagli e i loro veicoli viaggiano a bordo delle navi della flotta in conformità alle convenzioni internazionali applicabili e alle condizioni generali di trasporto (di seguito denominate “le Condizioni”). Le Condizioni contengono eccezioni e limitazioni alla responsabilità del vettore per morte, malattia, danni o perdita di veicoli e bagagli, ritardo o cambio di rotta. Copie delle Condizioni sono disponibili su richiesta.

Orari – Tariffe

I prezzi e gli orari riportati sul sito della Compagnia sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. La Compagnia si riserva il diritto di modificare senza preavviso gli orari di partenza, le tariffe, gli itinerari o altri suoi obblighi contrattuali. Le circostanze di cui sopra comprendono, a titolo indicativo ma non esaustivo, aumento dei prezzi del carburante, fluttuazioni valutarie o altre circostanze impreviste. La Compagnia non è responsabile per eventuali ritardi dovuti a responsabilità di terzi, ordini dell’autorità portuale o a causa di condizioni meteorologiche estremamente avverse. In questi casi gli itinerari sono soggetti a modifiche.

Prenotazioni

IN BASE ALLA DIRETTIVA INTERNAZIONALE SOLAS E ALLA LEGISLAZIONE EUROPEA (DIRETTIVA 98/41/CE DEL CONSIGLIO DEL 18/06/1998) AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE, È NECESSARIO PRESENTARE I SEGUENTI DATI: NOME E COGNOME, SESSO, DATA DI NASCITA, NAZIONALITÀ, TELEFONO DI CONTATTO, TIPO DI VEICOLO E NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE (SE APPLICABILE). PER I PASSEGGERI CHE NON SONO CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA (NÉ DEI PAESI DELL’AREA SCHENGEN) SONO RICHIESTI I SEGUENTI DATI AGGIUNTIVI: NUMERO E DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO, DATA DI SCADENZA DEL VISTO (SE APPLICABILE).

Validità del biglietto

Il biglietto è valido per un anno dalla data di emissione (non di prenotazione o di stampa), ad eccezione dei biglietti a tariffa speciale che hanno validità limitata. Il biglietto è personale (valido solo per la persona riportata sul biglietto) e non trasferibile, se non diversamente previsto dalla legge. Non è consentita la modifica di nome e cognome su un biglietto emesso.

Cancellazioni – Rimborsi

La percentuale di rimborso dipende dal periodo intercorso fra la cancellazione e la data del viaggio. In particolare, vengono rimborsati i seguenti importi:

  • rimborso del 100% se la cancellazione avviene fino a 22 giorni prima della partenza.
  • rimborso dell’80% se la cancellazione avviene da 21 a 8 giorni prima della partenza.
  • rimborso del 50% se la cancellazione avviene da 7 giorni a 24 ore prima della partenza.

La Compagnia non è tenuta a rimborsare alcuna somma in caso di cancellazione effettuata meno di 24 ore prima della partenza o se il passeggero non si presenta all’imbarco. Sono esclusi dai rimborsi dei suddetti importi i biglietti emessi usufruendo di un’offerta, nel qual caso si applicano i termini dell’offerta in questione.

Spese amministrative di €30 (Iva Compresa) verranno detratte dal totale del rimborso dovuto.

 

Biglietti aperti

I biglietti inizialmente emessi con data di ritorno aperta sono validi per un anno dalla data del loro rilascio e possono essere annullati con il rimborso dell’intera tariffa. I biglietti convertiti in open sono validi per un anno dalla data di emissione iniziale e in caso di cancellazione si applica la politica di cancellazione dei biglietti originali. I passeggeri con ritorno aperto devono prenotare con adeguato anticipo il proprio ritorno e solamente tramite l’agenzia di viaggio, l’agente portuale, il Premium Sales Agent o gli uffici della Compagnia presso la quale sono stati effettuati la prenotazione e il pagamento. La tariffa complessiva viene calcolata in base al periodo di bassa stagione del listino prezzi in vigore. Se il passeggero viaggia in media o alta stagione o durante il periodo di validità di una nuova tariffa, questi è tenuto a pagare la differenza tra la tariffa corrente e quella prepagata. La prenotazione sarà effettuata in base alla disponibilità di posti. La Compagnia non può garantire il trasporto del passeggero nella data o nella classe che desidera. Verranno suggerite date di viaggio e/o classi alternative.

Minori non accompagnati

La Compagnia non accetta prenotazioni per minori di età inferiore ai 15 anni che non sono accompagnati da un adulto. Le prenotazioni per i minori dai 15 ai 18 anni sono accettate solo previo consenso scritto del genitore o tutore.

Per i relativi moduli inviare una mail a: superfastconferme@morandiagency.it  o contattando il numero 071202033.

 

Passeggeri con disabilità

Le navi sono dotate di cabine appositamente progettate per passeggeri con disabilità. A causa del numero limitato di queste cabine, è necessario prenotarle per tempo.

 

Animali domestici

Le navi della Compagnia sono dotate di appositi spazi per il trasporto di animali domestici (box), per i quali è necessario prenotare per tempo. In alternativa esiste un numero limitato di cabine in cui è consentito ospitare animali domestici ed è necessario prenotarle per tempo. Non sono ammessi animali non accompagnati.

Gli accompagnatori devono sempre avere con sé il libretto sanitario dell’animale domestico (i residenti dell’UE devono avere con sé il passaporto ufficiale dell’UE) e seguire tutte le procedure di imbarco. Per gatti, cani e furetti, è obbligatorio disporre della prova che l’animale è vaccinato contro la rabbia. Per maggiori informazioni, contattare il proprio veterinario.

Non è consentito agli animali di viaggiare in cabine che non siano PET, di viaggiare all’interno dei veicoli (salvo per prenotazioni per campeggio a bordo) di entrare e sostare nei ristoranti, bar e negli altri ambienti chiusi a bordo. Gli animali domestici devono essere sempre accompagnati al guinzaglio e devono indossare la museruola. L’accompagnatore è l’unico responsabile della cura, della sicurezza e dell’igiene dell’animale, nonché del rispetto delle regole di cui sopra.

L’accompagnatore sarà inoltre l’unico responsabile per eventuali lesioni personali e danni alla proprietà che l’animale può causare a terzi. Gli animali appositamente addestrati che assistono persone con disabilità sono esentati dall’obbligo di rimanere negli appositi spazi e possono accompagnare il loro proprietario negli spazi dedicati ai passeggeri. I proprietari di questi animali devono essere in possesso dei certificati pertinenti. Nota: per le condizioni specifiche per il trasporto di animali vivi diversi dagli animali domestici si applicano le condizioni del trasporto merci e le parti interessate devono contattare l’Assistenza clienti della Compagnia.

Campeggio a bordo (Camping on Board)

Il campeggio a bordo è consentito dal 1 aprile fino al 31 ottobre. I passeggeri con roulotte o camper sono tenuti a presentarsi all’Ufficio imbarco al più tardi 3 ore prima dell’orario di partenza della nave. Il ritardo nell’arrivo della roulotte o del camper può non consentire il suo imbarco sul ponte aperto. Si consiglia di prenotare per tempo perché lo spazio per il campeggio a bordo è limitato. Per motivi di sicurezza, è severamente vietato cucinare, usare gas e fare qualsiasi uso di fuoco o fiamme a chiunque faccia campeggio a bordo. Si invitano i passeggeri a prestare particolare attenzione alle regole per il campeggio a bordo, disponibili sulle navi. Il campeggio a bordo è consentito solo per i veicoli ufficialmente registrati come veicoli da campeggio, camper e roulotte. Il campeggio a bordo non è consentito ai veicoli non ufficialmente registrati come veicoli da campeggio, i cui passeggeri non avranno accesso al ponte scoperto.

 

Sintesi delle disposizioni concernenti i diritti dei passeggeri dei trasporti marittimi in caso di incidente

DIRITTI DEI PASSEGGERI

Diritto al risarcimento in caso di decesso o lesioni del passeggero

Sinistro marittimo2: il passeggero ha in ogni caso diritto al risarcimento da parte del vettore o della compagnia di assicurazione del vettore per un massimo di 250.000 diritti speciali di prelievo (DSP)3 tranne che nelle circostanze al di fuori del controllo del vettore (come atto di guerra, calamità naturali, atto di terzi). Il risarcimento può raggiungere i 400.000 DSP, tranne nel caso in cui il vettore provi che l’incidente verificatosi non è dovuto a sua colpa o negligenza.

Sinistro non marittimo: il passeggero ha diritto al risarcimento da parte del vettore o della compagnia di assicurazione del vettore per un massimo di 400.000 diritti speciali di prelievo, se dimostra che l’incidente sia dovuto a colpa o negligenza del vettore.

Diritto al risarcimento per perdita o danni al bagaglio a mano

Sinistro marittimo: il passeggero ha diritto al risarcimento da parte del vettore per un massimo di 2.250 diritti speciali di prelievo, tranne nel caso in cui il vettore provi che l’incidente verificatosi non è dovuto a sua colpa o negligenza.

Sinistro non marittimo: il passeggero ha diritto al risarcimento da parte del vettore per un massimo di 2.250 diritti speciali di prelievo, se dimostra che l’incidente sia dovuto a colpa o negligenza del vettore.

Diritto al risarcimento per perdita o danni ai bagagli, ad eccezione del bagaglio a mano

Il passeggero ha diritto al risarcimento da parte del vettore per un massimo di 12.700 diritti speciali di prelievo (veicoli, compresi i bagagli all’interno o sopra ai veicoli), o di 3.375 DSP (altri bagagli) tranne nel caso in cui il vettore provi che l’incidente verificatosi non è dovuto a sua colpa o negligenza

Diritto al risarcimento per perdita o danni a oggetti di valore

Il passeggero ha diritto al risarcimento da parte del vettore per un massimo di 3.375 diritti speciali di prelievo per la perdita o il danneggiamento di denaro, titoli negoziabili, oro, argenteria, gioielli, ornamenti, opere d’arte, se detti oggetti sono stati consegnati al vettore su accordo per la loro custodia.

Diritto al risarcimento per passeggero con mobilità ridotta per la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche.

Sinistro marittimo: il passeggero ha diritto al risarcimento da parte del vettore, pari al valore della sostituzione o del costo di riparazione dell’attrezzatura in questione, tranne nel caso in cui il vettore provi che l’incidente verificatosi non è dovuto a sua colpa o negligenza.

Sinistro non marittimo: il passeggero ha diritto al risarcimento da parte del vettore, pari al valore della sostituzione o del costo di riparazione dell’attrezzatura in questione, se prova che l’incidente sia dovuto a colpa o negligenza del vettore.

Diritto di anticipo in caso di sinistro marittimo

In caso di decesso o lesioni personali il passeggero o qualsiasi persona avente diritto al risarcimento, ha diritto a ricevere un anticipo per coprire le necessità economiche immediate. L’anticipo viene calcolato sulla base del danno subito, da versare entro quindici giorni ed ammonta ad almeno EUR 21.000 in caso di decesso.

 

I PARTICOLARI DELLA PROCEDURA E ALTRE QUESTIONI

Notifica scritta

In caso di danneggiamento al bagaglio a mano o ad altri bagagli, il passeggero deve informare per iscritto e in tempo utile4 il vettore. Se il passeggero non segue questa procedura, perde il diritto al risarcimento.

Termini ultimi per l’esercizio dei diritti dei passeggeri

Come regola generale, ogni azione di risarcimento dinanzi a un tribunale competente deve essere presentata entro due anni. L’inizio di tale periodo può variare secondo la natura della perdita.

Deroghe alla responsabilità

La responsabilità del vettore può essere ridotta se il vettore prova che colpa o negligenza del passeggero ha causato o contribuito al decesso o alle lesioni personali o alla perdita o al danneggiamento del suo bagaglio.

I limiti dei diversi importi di di risarcimento non sono validi se è provato che il danno risulta da un atto del vettore, di un suo dipendente o di un suo agente o del vettore stesso, con l’intento di causare danno o sapendo di poter provocare danni.

1 Sintesi redatta ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 24) sulla responsabilità dei vettori che effettuano trasporto di passeggeri via mare, in caso di sinistro.

2 Il “sinistro marittimo” ai fini del presente regolamento comprende: naufragio, capovolgimento, collisione o incaglio della nave, esplosione o incendio a bordo o difetto della nave. Tutti gli altri eventi durante il trasporto, ai fini di questa sintesi sono considerati sinistri “non marittimi”.

3La perdita o il danno da sinistro viene calcolato prendendo a riferimento l’ “unità di calcolo”, che sono i “diritti speciali di prelievo” (SDR) per gli Stati membri che partecipano al Fondo monetario internazionale (tutti gli Stati membri dell’UE). Informazioni e tassi di cambio per i DSP all’indirizzo: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. In data 26 novembre 2012 1 SDR = EUR 1,18. 4 Nei casi di danneggiamento evidente, la notifica scritta per il bagaglio a mano deve essere consegnata prima o al momento dello sbarco e prima o fino alla sua consegna da parte del vettore. In caso di danneggiamento non evidente o di perdita del bagaglio, la notifica scritta deve essere consegnata entro quindici giorni dallo sbarco o dalla consegna da parte del vettore (o la consegna programmata in caso di perdita).